IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I commi tre e quattro dell'art. 7 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, come introdotti dall'art. 3 della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62, sono cosi' sostituiti: "3. Il contributo regionale sulla spesa ammessa e' concesso nelle seguenti misure: a) 50% per opere eseguite da proprietari di aziende agricole, singoli od associati; b) 95% per opere eseguite da consorzi di miglioramento fondiario o consorterie. 4. Qualora le opere siano di rilevante importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura, possono, su richiesta dei consorzi, essere eseguite dalla Regione, con spesa a totale carico del bilancio regionale".