IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. I commi tre e quattro  dell'art.  7  della  legge  regionale  6
luglio  1984,  n.  30,  recante  interventi  regionali  in materia di
agricoltura, come introdotti dall'art. 3  della  legge  regionale  12
dicembre 1986, n. 62, sono cosi' sostituiti:
   "3.  Il contributo regionale sulla spesa ammessa e' concesso nelle
seguenti misure:
     a) 50% per opere eseguite da proprietari  di  aziende  agricole,
singoli od associati;
     b) 95% per opere eseguite da consorzi di miglioramento fondiario
o consorterie.
   4.  Qualora  le  opere  siano  di  rilevante  importanza  ai  fini
dell'esercizio dell'agricoltura, possono, su richiesta dei  consorzi,
essere eseguite dalla Regione, con spesa a totale carico del bilancio
regionale".